Carta d'identità

Con il Decreto Legge n. 70 del 13/05/2011 articolo 10 comma 5 è stato abolito il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato al 15° anno di età.

 

La carta d’identità può essere quindi rilasciata a tutti i cittadini dalla nascita, che siano regolarmente residenti in Italia (o iscritti all’Aire – anagrafe degli italiani residenti all’estero).

L’art. 31 del D.L. 25/06/2008 n.112 convertito con legge 06/08/2008 n.133, ha portato la validità della carta d’identità da 5 a 10 anni per le carte d’identità rilasciate da tale data; il D.L. 70 del 13/05/2011 però a modificato la validità temporale delle carte d’identità a seconda dell’età del titolare, come segue:

minori di 3 anni     -            validità 3 anni

dai 3 ai 18 anni     -            validità 5 anni

maggiori di 18 anni     -       validità 10 anni 

Sempre con il D.L. 25/06/2008 n.112 e ss.mm.ii. , le carte d’identità rilasciate dal 26/06/2003 al 26/06/2008 (valide 5 anni), son prorogabili per altri 5 anni tramite timbro da far apporre all’ufficio anagrafe del Comune di residenza in prossimità della scadenza e senza costi aggiuntivi.

Attenzione: considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento della proroga da parte di numerosi paesi esteri si consiglia a chi deve recarsi all’estero, di verificare sempre l’accettazione o meno della carta d’identità prorogata, tramite il sito della Polizia di Stato o direttamente alla Questura, ed eventualmente richiedere una nuova carta d’identità all’ufficio anagrafe.

PER OTTENERE IL DOCUMENTO

Il richiedente deve presentarsi direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune.

 

PER I MINORI:

Se minorenne deve essere accompagnato da almeno un genitore (o tutore) per l’identificazione e se fa richiesta di documento valido per l’espatrio deve presentarsi accompagnato da entrambe i genitori (o tutore), anche non contestualmente, per la firma del consenso e dichiarazione che non esistono condizioni ostative all’espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci. Se i nomi dei genitori non sono riportati sul passaporto del minore, il genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso ad esempio un estratto di nascita del minore con indicati i nomi dei genitori. Per gli esercenti la potestà genitoriale nomina tutore o atto di affido. 

Se il minore di 14 anni deve espatriare senza i genitori, i genitori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento e affidarli ad un accompagnatore. Nella stessa dovrà essere indicato il nominativo dell’accompagnatore (massimo 2 nominativi), il paese, lo Stato estero e la data del viaggio ed essere corredata delle fotocopie dei documenti d’identità di tutti i nominativi riportati sul modulo di richiesta di dichiarazione di accompagno (genitori, minore e tutore). La Questura dovrà poi emettere un’attestazione che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore e sarà valida solo per un viaggio. E’ consigliabile effettuare tali formalità con congruo anticipo rispetto al viaggio. Link dichiarazione di accompagno

I maggiori di 14 anni che si recano all’estero per la normativa italiana possono viaggiare soli e quindi Questura non è autorizzata a rilasciare nulla a questi soggetti, nonostante alcune compagnie aeree o di navigazione richiedano una dichiarazione di accompagno per gli infrasedicenni. In tal caso potrà essere necessario predisporre una dichiarazione di accompagno come quella per i minori di 14 anni, che comunque non verrà convalidata dalla questura. Verificare con la compagnia aerea o di navigazione cosa prevede il loro regolamento interno.

La stessa problematica si verifica per alcune compagnie aeree o di navigazione in occasione di viaggi su territorio nazionale. La questura precisa che gli uffici di Polizia per legge, rilasciano le dichiarazioni di accompagno solo per l’estero e non per viaggi sul territorio nazionale, dove è sufficiente che il minore abbia un proprio documento d’identità valido. Anche in questo caso potrà essere necessario predisporre una dichiarazione di accompagno come quella per i minori di 14 anni, ma che comunque non verrà convalidata dalla questura. Verificare con la compagnia aerea o di navigazione cosa prevede il loro regolamento interno.

Per ottenere la carta d’identità è necessario presentare a seconda del caso:

nuovo rilascio:         

- n. 3 foto formato tessera identiche, recenti e senza copricapo;

- eventuale carta d’identità scaduta;

- in assenza di carta d’identità scaduta, valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato); se minore viene identificato tramite la presenza di un genitore, o di entrambe i genitori per ottenere il documento valido per l’espatrio;

 

● proroga per le carte d’identità rilasciate dal 26/06/2003 al 26/06/2008:

- è sufficiente presentare il documento in prossimità della scadenza o già scaduto, anche tramite terze persone, per la proroga della validità di ulteriori anni 5;

 

● duplicato per deterioramento:

- n. 3 foto formato tessera identiche, recenti e senza copricapo;

- il documento deteriorato 

se minore, occorre la presenza dei genitori per l’assenso all’espatrio

 

● duplicato per furto o smarrimento:

- n. 3 foto formato tessera identiche, recenti e senza copricapo;

- copia della denuncia effettuata presso il Comando dei Carabinieri

- valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni così come per il primo rilascio)

-se minore, occorre la presenza dei genitori per l’assenso all’espatrio

 

● duplicato per non accettabilità timbro di proroga per viaggio all’estero:

- n. 3 foto formato tessera identiche, recenti e senza copricapo;

- il documento prorogato o da prorogare

se minore, occorre la presenza dei genitori per l’assenso all’espatrio.

I cittadini STRANIERI, compresi i minori di anni 15, residenti regolarmente nel Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d’identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio. 

Per le persone non deambulanti è possibile richiedere il servizio a domicilio presentando la documentazione necessaria tramite terzi.

In caso di cambio residenza non è necessario rifare il documento; se si presenta la carta d’identità per convalidare la firma o per identificare la persona, l’identificazione avviene tramite cognome, nome, luogo e data di nascita; se bisogna invece dichiarare la residenza è possibile utilizzare l’autocertificazione, da compilare direttamente presso l’ufficio richiedente, senza alcun costo aggiuntivo.

I cittadini iscritti all’AIRE del Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, la carta d’identità e per loro è possibile ottenerne il rilascio anche presso le sedi consolari.

Si invita a consultare il sito internet www.viaggiaresicuri.it, curato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per controllare e verificare la validità del proprio documento, od eventuali limitazioni ad essa, rispetto a particolari Stati esteri verso i quali si deve espatriare.

Per verificare i Paesi in cui è possibile recarsi con la carta d'identità valida per l'espatrio, consultare "Documenti validi per attraversamento frontiere" sul sito della Polizia di Stato - Passaporto, utile anche per verificare i Paesi che non accettano le carte d'identità cartacee con timbro di proroga.